Art. 2
LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19
In vigore dal 4 ago 1988
Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.
Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-02-11;19#art-2