Art. 4

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19

In vigore dal 4 ago 1988
Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste all', sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361, compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore.
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