Art. 1
LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19
In vigore dal 4 ago 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:
lettera A, n. 2, lire 40.000.000;
lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000.
Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa.
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