Art. 1 · LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19

Art. 1

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19

In vigore dal 4 ago 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure: lettera A, n. 2, lire 40.000.000; lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000. Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa.
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