Art. 2 · LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19

Art. 2

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19

In vigore dal 4 ago 1988
Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000. Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 3.
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