Art. 5
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
In vigore dal 24 apr 1979
Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, determinato dal consiglio di cui all' della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indice lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica.
Gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell' della presente legge.
Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.
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