Art. 8
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
In vigore dal 24 apr 1979
L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.
Le avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.
I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
È abrogato l' del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
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