Art. 2
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
In vigore dal 24 apr 1979
Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.
La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.
La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.
La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.
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