Art. 28

LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42

In vigore dal 18 feb 1979
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad associazioni ed altri enti a carattere professionale e ricreativo, combattentistico, mutualistico e contro gli infortuni, nonchè per il recupero di importi relativi a pubblicazioni professionali o ad anticipazioni concesse dall'Azienda stessa, purchè i dipendenti lo richiedano. Le associazioni e gli altri enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il collegio ingegneri ferroviari italiani, il collegio amministrativo ferroviario italiano, il dopolavoro ferroviario, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, la mutua ferrovieri e l'Istituto nazionale assistenza ferrovieri. Le ritenute saranno praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell' dello stesso decreto presidenziale. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata, altresì, ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
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