Art. 33
LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42
In vigore dal 18 feb 1979
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge, fatte salve quelle stabilite dalla legge 6 agosto 1967, n. 700.
I rapporti in atto, relativi alla carriera del personale ferroviario, non disciplinati dai precedenti articoli, restano regolati dalla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi i necessari adeguamenti da attuare con decreto del Ministro dei trasporti previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 ottobre 1978.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - COLOMBO - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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