Art. 29
LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42
In vigore dal 18 feb 1979
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, predisporrà un disegno di legge per la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli incaricati dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dei loro coadiutori familiari e sostituti.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposita legge saranno disciplinate le modalità per l'inquadramento di incaricati nei ruoli del personale FS per particolari servizi indicati nella legge stessa.
Ai dipendenti di cui al precedente comma che non trovino collocamento in uno dei profili professionali previsti dalla presente legge sarà attribuita, in relazione al maturato economico valutato con i criteri di cui al primo comma del precedente , una classe di stipendio compresa tra quelle sviluppate nella tabella allegata rispetto allo stipendio iniziale di lire 1.800.000.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma avranno decorrenza 1 gennaio 1979.
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