Art. 23
LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42
In vigore dal 18 feb 1979
Nei casi di cessazione dal servizio di dipendenti delle sedi compartimentali, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto potrà essere devoluta ai capi degli uffici compartimentali del servizio personale, nella cui rispettiva circoscrizione rientra l'impianto di appartenenza dei dipendenti medesimi.
Gli stessi organi potranno provvedere a liquidare il trattamento normale di riversibilità nelle ipotesi di morte in attività di servizio dei suddetti dipendenti.
Nei casi in cui si ha diritto alla pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, possono essere disposte, in relazione agli anni dei servizi utili accertati, anticipazioni mensili di pensioni, da recuperare in sede di liquidazione definitiva.
La competenza prevista dai commi precedenti potrà essere attribuita ai capi degli uffici personale compartimentali e con la decorrenza che verrà fissata con deliberazione del direttore del servizio personale. Nel frattempo continuerà ad applicarsi l'articolo 245 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito del servizio personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni, potrà essere attribuita la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto nei confronti dei dipendenti che all'atto della cessazione dal servizio risulteranno appartenere agli uffici centrali dei servizi e nei riguardi dei capi degli uffici personale compartimentali, nonchè quello normale di riversibilità nei riguardi dei relativi aventi causa, allorchè si verifichi decesso in attività di servizio.
Sulla domanda di computo, di riunione e di ricongiunzione dei servizi e dei periodi utili a pensione provvederà ciascuno dei suindicati organi in relazione alla sede cui appartiene il richiedente alla, data di presentazione della domanda.
In ordine alla domanda dei capi degli uffici personale compartimentali provvederà lo stesso organo che è competente a liquidare il trattamento normale di quiescenza.
I servizi computabili d'ufficio sono valutati unitamente al servizio ferroviario di ruolo, direttamente in occasione della liquidazione del trattamento di quiescenza.
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