Art. 19

LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42

In vigore dal 18 feb 1979
Con la procedura prevista dall' della legge 22 luglio 1975, n. 382, sarà provveduto alla revisione, con decorrenza 1 ottobre 1978, del premio industriale, previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, con istituzione dello stesso premio per i profili professionali non compresi tra i destinatari di tale norma e competenze sostitutive nei limiti di spesa di lire 23.500 milioni annui indipendentemente da quanto stabilito nell' della presente legge. L'articolo 37/c delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie è abrogato dal 1 ottobre 1978.
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