Art. 19
LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42
In vigore dal 18 feb 1979
Con la procedura prevista dall' della legge 22 luglio 1975, n. 382, sarà provveduto alla revisione, con decorrenza 1 ottobre 1978, del premio industriale, previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, con istituzione dello stesso premio per i profili professionali non compresi tra i destinatari di tale norma e competenze sostitutive nei limiti di spesa di lire 23.500 milioni annui indipendentemente da quanto stabilito nell' della presente legge.
L'articolo 37/c delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie è abrogato dal 1 ottobre 1978.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1979-02-06;42#art-19