Art. 17

LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42

In vigore dal 18 feb 1979
Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
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