Art. 13

LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42

In vigore dal 18 feb 1979
Dall'entrata in vigore della presente legge lo stato matricolare del personale ferroviario dipendente dai servizi centrali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è compilato e conservato dalla matricola generale; per il restante personale lo stato matricolare è compilato e conservato presso la sede compartimentale di appartenenza. L'immatricolazione di tutto il personale ferroviario viene effettuata dalla matricola generale.
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