Art. 11
LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42
In vigore dal 18 feb 1979
La decorrenza delle promozioni da attribuire agli idonei dei concorsi interni per le qualifiche di cui al quadro 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, conclusi in data anteriore ai 7 dicembre 1976, deve coincidere con tale data, limitatamente alle disponibilità ad essa riferite quando la immissione nelle funzioni non sia avvenuta anteriormente al 7 dicembre 1976.
Nei casi previsti dal precedente comma gli effetti economici decorrono dalla data fissata per l'effettiva immissione nelle funzioni.
Ai vincitori dei concorsi interni, già effettuati od ancora in via di svolgimento, banditi ai sensi dell'articolo 111, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento alla qualifica di ispettore è attribuita, nella stessa qualifica, ai soli effetti giuridici, la decorrenza prevista dall', penultimo comma, del succitato decreto, salve le posizioni più favorevoli eventualmente acquisite. Il disposto di cui al presente comma, relativamente alla qualifica di ispettore, si applica anche ai vincitori del concorso bandito ai sensi dell' della legge 17 agosto 1974, n. 396.
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