Art. 21

LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42

In vigore dal 18 feb 1979
Fino a quando l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) potrà continuare a servirsi di personale ferroviario per l'espletamento dei propri servizi, il personale stesso potrà essere collocato fuori ruolo. Tale collocazione cesserà nel momento in cui l'OPAFS sarà posta in condizioni di provvedersi altrimenti di proprio personale. Il numero e le categorie professionali dei dipendenti ferroviari collocati fuori ruolo non potranno essere superiori a quelli utilizzati a carico dell'OPAFS alla data di entrata in vigore della presente legge e la relativa spesa resterà a carico dell'OPAFS.
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