Art. 2
In vigore dal 27 feb 1979
Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all' della convenzione di cui alla lettera a) e all' del protocollo di cui alla lettera b).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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