Protocollo
Art. 3
In vigore dal 27 feb 1979
.
1. Dopo la lettera b) del Protocollo è inserita la seguente disposizione:
"c) Le disposizioni dell' si applicano, nonostante quanto previsto dall' della Convenzione, alle imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974; le domande di rimborso possono essere presentate entro due anni dalla entrata in vigore della Convenzione. Le predette disposizioni si applicano anche alle remunerazioni percepite da cittadini italiani che prestano la loro attività lavorativa in Svizzera alle dipendenze dei seguenti enti:
- ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani);
- INCA (Istituto nazionale confederale di assistenza);
- ITAL (Istituto tutela ed assistenza ai lavoratori);
- INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale);
- ENCAL (Ente nazionale confederale assistenza lavoratori);
- ENAS (Ente nazionale di assistenza sociale);
- ENASCO (Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali);
- ENPAC (Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori)".
2. Le successive lettere c), d) ed e) del Protocollo diventano, fermo restando il loro contenuto, le lettere d), e) ed f).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-12-23;943#art-p-3