Convenzione

Art. 19

In vigore dal 27 feb 1979
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni. 2. Ai fini del presente articolo l'espressione "persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico" designa: a) per quanto riguarda l'Italia: le Ferrovie dello Stato (F.S.); l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); l'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE); b) per quanto riguarda la Svizzera: le Ferrovie federali svizzere (FFS); l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT); l'Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST). Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;943#art-c-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo