Convenzione
Art. 17
In vigore dal 27 feb 1979
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli .
3. Non si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 degli nel caso in cui beneficiaria dei dividendi e degli interessi è una società, residente di uno Stato contraente, che detiene più del 25 per cento del capitale della società, residente nell'altro Stato contraente, che eroga i dividendi e gli interessi e quest'ultima esercita la propria attività prevalentemente nel settore dello spettacolo utilizzando, direttamente o indirettamente, artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicisti e sportivi.
Storico versioni
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