Convenzione
Art. 22
In vigore dal 27 feb 1979
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell', è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di una impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata, la stabile organizzazione o la base fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale ed i battelli destinati alla navigazione interna, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-12-23;943#art-c-22