Convenzione
Art. 23
In vigore dal 27 feb 1979
1. Una persona giuridica residente di uno Stato contraente, nella quale persone non residenti di detto Stato hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, può fruire di uno sgravio delle imposte dell'altro Stato contraente riscosse sui dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato, in conformità delle disposizioni degli , soltanto se:
a) i conti creditori fruttanti interessi, intestati a persone non residenti del primo Stato, non ammontano a più del sestuplo del totale ottenuto addizionando il capitale azionario (o il capitale sociale) e le riserve risultanti dal bilancio;
b) i debiti contratti verso le medesime persone fruttano un interesse ad un tasso non eccedente quello normale;
si considera tasso normale:
per l'Italia, il tasso legale d'interesse aumentato di tre punti;
per la Svizzera, il tasso della rendita media delle obbligazioni emesse dalla Confederazione Svizzera, aumentato di due punti;
c) il 50 per cento, al massimo, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente, è impiegato a soddisfare diritti (interessi debitori, canoni, spese di sviluppo, di propaganda, di primo impianto, di viaggio, ammortamenti di beni di ogni genere, compresi quelli immateriali, processi, ecc.) di persone non residenti del primo Stato;
d) le spese in relazione con i redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente, sono coperte esclusivamente con i detti redditi;
e) la società distribuisce il 25 per cento, almeno, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente.
Restano riservati i provvedimenti più ampi che sono stati o saranno presi da uno Stato contraente per impedire che venga preteso abusivamente lo sgravio di un'imposta riscossa alla fonte dall'altro Stato contraente.
2. Una persona giuridica residente della Svizzera, nella quale persone non residenti della Svizzera hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, può pretendere, anche se soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo I, uno sgravio delle imposte riscosse dall'Italia sugli interessi o canoni che le sono pagati in provenienza dall'Italia, solo se, nel Cantone dove la persona giuridica ha la sede, gli interessi e i canoni sono assoggettati all'imposta cantonale sul reddito a condizioni identiche o analoghe a quelle previste dalle disposizioni concernenti l'imposta federale per la difesa nazionale.
Una fondazione di famiglia residente della Svizzera non può pretendere lo sgravio delle imposte riscosse dall'Italia sui dividendi, gli interessi e i canoni che le sono pagati in provenienza dall'Italia, se il fondatore o la maggioranza dei beneficiari sono persone non residenti della Svizzera e dai detti redditi traggono o devono trarre profitto, per più di un terzo, persone non residenti della Svizzera.
3. La vigilanza, le indagini e le attestazioni che implica l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 spettano alle autorità competenti dello Stato contraente di cui è residente il beneficiario dei redditi di cui si tratta.
Se le autorità competenti dell'altro Stato contraente da dove provengono i detti redditi hanno indizi validi per dubitare delle dichiarazioni date dal loro beneficiario nell'istanza di sgravio d'imposta, e attestate dalle autorità competenti del primo Stato, esse informeranno dei loro dubbi le autorità competenti del primo Stato; queste autorità procederanno ad una nuova indagine e ne comunicheranno il risultato alle autorità competenti dell'altro Stato. Persistendo le divergenze d'opinioni tra le autorità competenti dei due Stati, si applicheranno in tal caso delle disposizioni dell'. Lo sgravio d'imposta sarà differito sino a quando non venga raggiunto un accordo.
Storico versioni
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