Art. 1

In vigore dal 27 feb 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare: a) la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976; b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica la convenzione anzidetta.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;943#art-rd-1

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