Art. 1
In vigore dal 27 feb 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
a) la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;
b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica la convenzione anzidetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-23;943#art-rd-1