Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 feb 1979
Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all' della convenzione di cui alla lettera a) e all' del protocollo di cui alla lettera b). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;943#art-rd-2