Art. 6
LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845
In vigore dal 14 gen 1979
(Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte - Personale didattico)
La disponibilità delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, è trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma è trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.
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