Art. 11

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845

In vigore dal 14 gen 1979
(Rientri scolastici) A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento. A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.
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