Art. 4
LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845
In vigore dal 14 gen 1979
(Campi di intervento)
Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:
a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale;
b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;
c) le attività di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonchè gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;
e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;
f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonchè il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;
g) l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;
h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purchè previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;845#art-4