Art. 2

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845

In vigore dal 6 mag 1998
(Oggetto della formazione professionale) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
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