Art. 6
LEGGE 13 novembre 1978, n. 727
In vigore dal 8 dic 1978
Le tariffe da applicare dalle officine o dai montatori per le operazioni di verificazione o controllo dei cronotachigrafi CEE, previste dalla presente legge, sono fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti le associazioni più rappresentative delle categorie interessate e il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.
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