Art. 4
LEGGE 13 novembre 1978, n. 727
In vigore dal 8 dic 1978
La verificazione del cronotachigrafo CEE dopo la installazione su un veicolo o dopo la riparazione, prevista dal capitolo VI, lettera a), dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, viene effettuata dalle officine e dai montatori abilitati a tale operazione. L'abilitazione alla predetta verificazione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico E del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, già autorizzati alle operazioni di cui al precedente , secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-11-13;727#art-4