Art. 5

LEGGE 13 novembre 1978, n. 727

In vigore dal 8 dic 1978
I controlli periodici di cui alla lettera b), capitolo VI dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati all'date e secondo le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Detti controlli sono eseguiti dalle officine e dai montatori abilitati alla verificazione di cui al precedente , ai quali l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi abbia concesso l'abilitazione anche per i controlli medesimi.
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