Art. 10
LEGGE 13 novembre 1978, n. 727
In vigore dal 8 dic 1978
Per la verificazione di ogni cronotachigrafo CEE dopo il primo montaggio sugli autoveicoli e dopo ogni riparazione è dovuto all'erario un diritto di lire 1.000.
I relativi proventi affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
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