Art. 2

In vigore dal 24 nov 1978
Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire cento milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave.
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Art. 2 Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo