Art. 1

In vigore dal 24 nov 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per regolare le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine; 2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto del particolare ambiente in cui operano; 3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al fine di evitare impedimenti o intralci alla navigazione marittima od aerea e alla pesca; 4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marino.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;682#art-1

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