Art. 3
In vigore dal 24 nov 1978
Le norme delegate di cui all' saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della marina mercantile, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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