Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 nov 1978
Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire cento milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave.
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