Art. 11

LEGGE 18 ottobre 1978, n. 625

In vigore dal 4 nov 1978
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI - COLOMBO - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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