Art. 11
LEGGE 18 ottobre 1978, n. 625
In vigore dal 4 nov 1978
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - COLOMBO - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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