Art. 6
LEGGE 18 ottobre 1978, n. 625
In vigore dal 4 nov 1978
Le tabelle I, II, III, IV, V e VI allegate alla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, sono sostituite dalla tabella 2 allegata alla presente legge.
Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai punti 5) e 6) della tabella 2 allegata alla presente legge, quando queste richiedano l'utilizzazione di particolari attrezzature.
Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella tabella 2 allegata alla presente legge può essere modificata, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita ed entro il limite del venti per cento.
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