Art. 5

LEGGE 18 ottobre 1978, n. 625

In vigore dal 4 nov 1978
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinato a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entra a far parte, a tutti gli effetti, della Cassa di previdenza ed assistenza prevista dal secondo comma dell' sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, e si avvale degli interventi previdenziali e assistenziali previsti dall', lettera a), sub articolo unico della stessa legge.
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