Art. 9

Revoca dell'indulto

In vigore dal 4 ago 1978
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
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urn:nir:stato:legge:1978-08-03;405#art-9

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