Art. 8
Indulto per le pene accessorie
In vigore dal 4 ago 1978
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato l'indulto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-08-03;405#art-8