Art. 10

Termine di efficacia dei benefici

In vigore dal 4 ago 1978
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.
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urn:nir:stato:legge:1978-08-03;405#art-10

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