Art. 11
Revoca e riduzione della sospensione della patente di guida
In vigore dal 4 ago 1978
La sospensione della patente di guida disposta con la sentenza di condanna per un reato colposo è revocata quando per il reato da cui la sospensione dipende si applica l'amnistia. Quando per tale reato si applica l'indulto la durata della sospensione della patente è ridotta della stessa misura dell'indulto.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-08-03;405#art-11