Convenzione
Art. 34
In vigore dal 17 ago 1978
.
1) Con riserva delle disposizioni dell', l'entrata in vigore degli a 21 e dell'Annesso preclude ad ogni Paese l'adesione o la ratifica di Atti anteriori della presente Convenzione.
2) L'entrata in vigore degli a 21 e dell'Annesso preclude ad ogni Paese la facoltà di fare la dichiarazione in forza dell' del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo annesso all'Atto di Stoccolma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-34