Convenzione

Art. 29 bis

In vigore dal 17 ago 1978
. La ratifica del presente Atto o l'adesione a questo Atto da parte di qualsiasi Paese che non sia vincolato dagli a 38 dell'Atto di Stoccolma della presente Convenzione vale, al solo scopo di poter applicare l'. 2) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione, ratifica dell'Atto di Stoccolma o adesione a quest'Atto con la limitazione prevista dall'. 1) b) i) di tale Atto.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-29-bis

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