Convenzione

Art. 14

In vigore dal 17 ago 1978
. 1) Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° l'adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2° la rappresentazione pubblica, l'esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte. 2) L'adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche è soggetta, senza pregiudizio dell'autorizzazione degli autori di dette produzioni all'autorizzazione dell'autore dell'opera originale. 3) Le disposizioni dell'. 1) non sono applicabili.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-14

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