Convenzione

Art. 14 bis

In vigore dal 17 ago 1978
. 1) Senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera eventualmente adattata o riprodotta, l'opera cinematografica è protetta come una opera originale. Il titolare del diritto d'autore sull'opera cinematografica gode degli stessi diritti dell'autore di un'opera originale, inclusi i diritti contemplati nell'articolo precedente. 2) a) Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta di stabilire i titolari del diritto d'autore sull'opera cinematografica. b) Tuttavia, nei Paesi dell'Unione la cui legislazione comprende fra i titolari gli autori dei contributi apportati alla realizzazione dell'opera cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubbliche, alla trasmissione per filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all'aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell'opera cinematografica. c) Spetta alla legislazione del Paese dell'Unione dove il produttore dell'opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se, per l'applicazione del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto o d'altro equivalente atto scritto. È tuttavia riservata alla legislazione del Paese dell'Unione dove la protezione è richiesta la facoltà di esigere che questo impegno sia un contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I Paesi che fanno uso di questa facoltà dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione. d) Per "stipulazione contraria o particolare" devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno. 3) Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell'alinea 2 b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell'opera cinematografica, nè al realizzatore principale, di essa. Tuttavia, i Paesi dell'Unione, la cui legislazione non prevede l'applicazione dell'alinea 2 b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-14-bis

In sintesi

L'opera cinematografica viene protetta come opera originale, facendo salvi i diritti dell'autore dell'opera eventualmente adattata o riprodotta. Spetta alla legge del Paese in cui si richiede la tutela stabilire chi siano i titolari del diritto d'autore sull'opera. Se la legge include tra i titolari chi fornisce contributi alla realizzazione, costoro, una volta impegnatisi a fornirli, non possono opporsi alla diffusione, riproduzione, doppiaggio o trasmissione dell'opera, salvo accordi contrari o particolari. Tali limitazioni all'opposizione non si applicano, salva diversa legge nazionale, agli autori di scenari, dialoghi, musiche create appositamente e al realizzatore principale.

Perché esiste questa norma

La norma intende garantire all'opera cinematografica la tutela del diritto d'autore come opera originale, regolando al contempo i diritti dei diversi soggetti che contribuiscono alla sua realizzazione per favorirne lo sfruttamento e la diffusione.

A chi si applica

Si applica ai titolari del diritto d'autore, ai produttori, ai realizzatori principali e a tutti gli autori di contributi (come sceneggiature, dialoghi, musiche) per le opere cinematografiche realizzate o tutelate nei Paesi dell'Unione.

Esempio pratico

Un soggetto che si impegna a fornire un contributo tecnico o artistico per la realizzazione di un film non può successivamente bloccarne la trasmissione televisiva o il doppiaggio, a meno che non abbia inserito una specifica condizione restrittiva scritta nel proprio accordo.

Adempimenti e conseguenze

I Paesi dell'Unione che esigono un contratto scritto (o atto equivalente) per l'impegno dei contributori, o la cui legislazione non applica le limitazioni di opposizione al realizzatore principale, devono notificarlo al Direttore Generale mediante dichiarazione scritta.

Domande frequenti

Come viene considerata e protetta l'opera cinematografica?L'opera cinematografica è protetta come un'opera originale, senza pregiudizio per i diritti dell'autore dell'opera eventualmente adattata o riprodotta, e il suo titolare gode degli stessi diritti previsti per l'autore di un'opera originale.
Chi stabilisce chi sono i titolari del diritto d'autore sul film?Spetta alla legislazione nazionale del Paese in cui viene richiesta la protezione stabilire chi siano i titolari del diritto d'autore sull'opera cinematografica.
Gli autori di musiche, scenari o dialoghi possono opporsi all'uso dell'opera cinematografica?Salvo diversa disposizione della legislazione nazionale, le limitazioni al diritto di opposizione previste per i collaboratori non si applicano agli autori di scenari, dialoghi, opere musicali create per il film, né al realizzatore principale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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