Convenzione

Art. 27

In vigore dal 17 ago 1978
. 1) La presenta Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione. 2) A tal fine delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi. 3) Con riserva delle disposizioni dell' applicabili alla modificazione degli a 26, qualsiasi revisione del presente Atto, incluso l'Annesso, esige l'unanimità dei voti espressi.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-27

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